(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario al n. 44 del 28 ottobre 2008
          del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione e finalita'

   1.  La  Regione,  in  conformita'  a  quanto  previsto dal proprio
Statuto  e  ispirandosi  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia del
patrimonio   culturale   immateriale,  ratificata  con  la  legge  27
settembre  2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale, adottata a
Parigi  il  17  ottobre  2003  dalla  XXXII sessione della Conferenza
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza  e  la  cultura  (UNESCO),  riconosce  e valorizza, nelle sue
diverse  forme  ed  espressioni,  il patrimonio culturale immateriale
presente  sul  territorio  lombardo  o  presso comunita' di cittadini
lombardi  residenti  all'estero o comunque riferibile alle tradizioni
lombarde.
   2.   Ai   fini  della  presente  legge  per  patrimonio  culturale
immateriale regionale si intendono:
    a) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze,
i  saperi,  e  quanto  ad  esso  connesso, che le comunita' locali, i
gruppi  sociali o i singoli individui riconoscono in quanto parte del
loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identita';
    b)  la  memoria  di  eventi  storici  significativi  per  la loro
rilevanza  spirituale,  morale  e  civile  di  carattere  universale,
nonche'  per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunita'
locali e le tradizioni orali, i miti, le leggende ad essi connessi.